A) Avere una forte consapevolezza del sé stesso e della conoscenza di sé stesso e dei propri diritti B) Una capacità di restaurare il principio di legalità per tutti.

CHI E’ IL SOVRANISTA? E’ UNA PERSONA UMANA VIVA CHE SCAPPA ….COLUI O COLORO CHE NON HANNO FIDUCIA IN UNO STATO NON PIU’ DI DIRITTO  O CHE SI PRESUME DEBBA ESSERE TALE e, dunque, questo essere indifeso si distacca  anche dalla Legge. Come se l’applicazione errata della Legge  possa mai distruggere il significato profondo per cui la stessa è nata. I romani dicevano che le norme esistevano come regole di una comunità “ne cives ad arma ruant” (affinchè i cittadini non si uccidano tra loro) e tale è il senso di una legge giusta. La modernità, col declino della Giustizia nei e dei Tribunali, ha portato con sé la convinzione che per essere uomini con diritti riconosciuti si debba usare  linguaggi di contestazione della Legge sino all’assurdo di autodichiararsi UOMINI (come se le persone umane non lo siano per diritto naturale e per riconoscimento in tutte le norme fondamentali), ma non cittadini, contestando il proprio nome, come se il nome li abbia in qualche modo venduti allo Stato che li ha determinati schiavi in varia misura. Bella la suggestione ed importante per il Giurista che subito si chiede ed  è obbligato a chiedersi ma dove stanno andando? Non stanno forse facendo il gioco stesso di quel potere che va per dove vuole e che vuole che il cittadino sia ricondotto, a forza, entro gli schemi di un potere che ha esagerato? Se nel nostro Paese esiste l’abuso di potere ed il tradimento del potere politico nei confronti del rappresentato è perchè  sicuramente si sono usati i poteri contra legem. Ma per restaurare la padronanza della sovranità dell’uomo occorre:

Se infatti mi dichiaro fuori o contro quelle leggi nate per difendermi es. il diritto di difesa ed uso la contestazione dei Tribunali ma anche la contestazione della Legge nata per difendermi, io divento solo un battitore libero, autodefinito sovrano, che utilizzo la ignoranza dei miei simili nel settore, per far trionfare idee assolutamente individualiste, che portano forse una mediocre ricchezza personale ma la distruzione dei miei simili. Fate attenzione… non sto dicendo che non ci troviamo innanzi ad una deriva dei VALORI, ma i valori sono proprio quelli tutelati nel nostro interesse in norme giuridiche che dobbiamo ripristinare. Quando noi disprezziamo i ricercatori giuridici, non i c.d. “creatori giuridici”, e la Giurisprudenza evolutiva denominandola “legalese” stiamo compiendo un crimine contro la umanità, ne dobbiamo essere consapevoli poiché niente e nessuno ci verrà piu’ a salvare. Avremo solo creato un modo per rinunciare ad ogni difesa, accettando l’abuso e la prevalenza del potere e avremo solo restaurato, in piccolo, solo una sopravvivenza singola di breve durata.

Ricominciamo ragazzi! Come restauriamo il PRINCIPIO DI LEGALITA’? Vi posso guidare insieme ai miei giovani amici nella Selva non oscura dei diritti umani che sono stelle di un firmamento perfetto e definito.

Una volta fissati i limiti imposti al legislatore, appunto nel senso che gli è precluso emanare leggi incompatibili con la Costituzione, ovvero invasive della competenza che questa attribuisce ad altre fonti, occorre chiedersi se esiste ancora una RISERVA DI LEGGE nel senso piu’ tradizionale del termine. La risposta può essere positiva, soltanto a condizione che gli stessi termini che userò, come interprete, vengano verificati nel loro principio interpretativo ri-cominciando dalla interpretazione letterale: nella norma parola dopo parola devo capire e poi capire la connessione delle parole, ma ancora non basta, devo entrare nella norma e chiedermi quale valore o bene giuridico protegge ed ancora devo verificarla nel sistema intero normativo attuale (interpretazione sistematica) ed indi se e come posso applicare un principio o una norma per analogia.

Oggi, è solo la legge ad apparire uno strumento di coordinamento sociale fatto  di istanze nate da fenomeni complessi, in un panorama di progressivo decentramento dei poteri decisionali e di segmentazione dell’attività amministrativa, che ha creato fenomeni di pluralismo normativo dell’ultima ora, inefficaci e contro i principi superiori ed in contrasto con gli stessi. Noi aspiriamo alla c.d. reductio ad unum, propria della Legge. Le conseguenze sull’accezione tradizionale del principio della riserva di legge sono evidenti.

Nella società pluralistica di oggi, questo si è perso vi è la velocizzazione nel sistema rallentato della comprensione normativa divenendo tutto diverso: più complicato e difficile.

La legalità, ma anche la legittimità, e perfino la liceità, in quello che viene chiamato “Stato costituzionale”, non sono, ovviamente, la stessa cosa di quelle concepite nel cosiddetto Stato di diritto. Pluralità, e pluralismo, significano moltitudini di uomini e di donne sulla stessa idea di mondo condiviso. Moltitudini distinte forse qualche volta organizzate; ma anche moltitudini approssimative, generiche, indeterminate. I contemporanei di differenti ceti sociali ma ugualmente poveri, per distinguerli dai ricchi, gli idiomi diversi, il lavoro, il tempo cosiddetto libero, le radici, la città, le nazionalità, le carte di credito, e così via danno una idea di diversità apparente. Il territorio è sempre meno univocamente significativo, date le pluriappartenenze:  E gli enti stessi delle comunità entrano in conflitto proprio sul carattere effettivo della propria rispettiva esponenzialità? chi risolverà utilmente, e non solo legittimamente, il conflitto? E poi, quando parliamo di comunità, ci riferiamo a tutti i cittadini o solo ad una parte? E cosa intendiamo per “cittadini”? gli iscritti negli elenchi anagrafici o i semplici abitanti? quelli che lavorano o anche quelli che si riposano, avendo già lavorato? Sicuramente i sani, ma anche i malati; i colti ma anche gli incolti, eccetera. E gli stranieri? “Stranieri” secondo quale parametro? quello fiscale? linguistico? confessionale? o di “cittadinanza” secondo i passaporti? No non vi è differenza sostanziale se non di tradizione, come quando si ricorda l’infanzia in un posto che più non esiste. Bello era…ma è bello anche qui o nell’ovunque purchè mi sia lecito non vivere male.

Il diritto dello Stato costituzionale o, forse si dovrebbe dire, il diritto “costituzionale” dello Stato pluralista, non può seguire il parametro della legalità formale, perché la Costituzione, in quanto deposito di valori e di idealità, è il contrario di un sistema formale. Detto in altre parole, la “legalità” costituzionale è una nozione complessa, implica giudizi non già soltanto di “conformità”, nel significato che ho cercato di delineare, ma più propriamente di “compatibilità” o di congruità rispetto ad una serie molto ampia di variabili, che attengono al piano degli interessi sostanziali. E richiede,  ponderazioni proprio come attribuzioni di pesi.

L’ancoraggio a quel deposito di valori e idealità consente il recupero del principio di legalità al più alto livello dell’ordinamento. In questo sistema, che non è solo concettuale, i diritti non “dipendono” necessariamente dalle leggi e la soggezione alla legge, per gli stessi giudici, non significa soggezione al legislatore. E’ sufficiente, da un lato, ricordare che – secondo l’art. 2 della Costituzione – “la Repubblica” (non “lo Stato”) si limita a “riconoscere” e a “garantire” i “diritti inviolabili dell’uomo”, presupponendo che questi siano conoscibili altrimenti; e, dall’altro, registrare che risultano in aumento, davanti alla Corte costituzionale, i giudizi per conflitto di attribuzione sollevati dai giudici contro il Parlamento a seguito di leggi considerate come atti lesivi di competenze costituzionali proprie di essi.

Partiamo dall’art. 23 Cost. che afferma che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. In questo senso esiste una riserva di legge garantista, che contiene il principio classico delle democrazie liberali “ no taxation without representation”. Orbene questo articolo non puo’ essere visto che in una chiave ermeneutica (interpretativa) restrittiva (non tutto è propriamente legge) e collegato ad altri articoli quali l’artt. 24 Cost.  sul diritto di difesa e l’art. 53 della Cost.  (sulla proporzione contributiva), ma anche altri articoli quali il diritto alla vita, alla libertà di pensiero alla luce del principio del contraddittorio endoprocedimentale ad alla luce delle norme  superiori e dunque…. via! guardiamo quale è la PIRAMIDE DELLE NORME che implica GERARCHIA, secondo la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.

  1. T.U.E (Trattato dell’Unione Europea; T.F.U.E. (trattato sul funzionamento  dell’Unione Europea); Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea; regolamenti, direttive con effetti diretti, decisioni dell’Unione Europea, sentenze interpretative della Corte di giustizia dell’Unione Europea;
  2. Costituzione della Repubblica Italiana, Leggi di revisione Costituzionale, leggi costituzionali;

3) Leggi ed atti aventi forza di legge nello Stato (decreto legislativo, decreto legge, sentenza della Corte Costituzionale dichiarative della illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di Legge; statuti e leggi regionali; Leggi delle Provine vautonome , regolamente parlamentari

  • Regolamenti dello Stato ministeriali ed interministeriali e di enti pubblici
  • Consuetudini
  • contratti, atti amministrativi, sentenze

C’è ovviamente una prevalenza ed una gerarchia delle Fonti. Cosa succede nel contrasto tra norme? La prevalenza di una norma superiore determina la soccombenza di una inferiore? Sempre, perchè il diritto nasce per l’UOMO e NON CONTRO L’UOMO. Il populismo ha creato il mostro del non vedere, del non capire, del non leggere, il mostro dell’anticultura. Si è schiavi di influenzer, di una televisione volutamente idiota, di un web e dei social network che, se ben usati, potrebbero significare progresso e che diventano purtroppo l’impero dell’abuso e dalla idiozia.

Ebbene proprio la Cassazione  2014 N. 20435 è univoca nel ritenere che il giudice Nazionale, in quanto Giudice della Unione, può giungere a disapplicare la norma interna contrastante con quella della Unione avente efficacia diretta, senza intermediazione della Corte Costituzionale  sollevando le eccezioni di costituzionalità di fronte a una disciplina contenuta in un regolamento europeo. Lo stesso la Corte Cost. Con le sentenze N. 113/85 e 389/89 ha sempre affermato che  “Le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia della Comunità Europee hanno al pari delle norme comunitarie, diretta applicazione, operatività immediata negli ordinamenti interni.

Sappiamo che uno di questi principi inviolabili è il contraddittorio tra cittadini ed Enti in materia di tasse ed imposte…ma non finisce qui. Seguiteci! Tanto è possibile fare sulla via dei principi superiori e della Normativa sui diritti inviolabili dell’UOMO.

Categorie: Nozioni

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