L’Autotutela secondo il diritto positivo ed i diritti umani

Un modo per cui il cittadino che contesta un atto qualsiasi (un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice può difendersi è il ricorso in autotutela.

Se un atto è palesemente illegittimo o viziato (per es. una contravvenzione per un’auto non intestata al destinatario; una cartella esattoriale per un tributo non dovuto o già pagato; un verbale che difetti di uno degli elementi essenziali, ecc.) dovrebbe essere interesse anche della pubblica amministrazione evitare una causa che la vedrebbe sicuramente perdente; nello stesso tempo, è anche interesse del cittadino evitare un contenzioso lungo e costoso.

La legge consente a chiunque, senza bisogno di difensori, di presentare un ricorso direttamente all’ufficio che ha emanato l’atto contestato, ed in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore.

Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari ma deve essere inviata con AR oppure con PEC. Ovviamente, se congruamente motivato  ed unito ad una diffida ha maggiore efficacia poiché costringe la PA comunque ad instaurare il principio del contraddittorio che è un diritto dell’UOMO e un principio di autodifesa essenziale.

Con la richiesta di autotutela, il cittadino segnala all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.

Questo ricorso si chiama “AUTOTUTELA ” ed è un potere/dovere del cittadino ma anche della Amministrazione di tutelarsi dai suoi stessi errori e di correggere o annullare gli atti illegittimi, evitando inutili condanne giudiziali.

ATTENZIONE: la presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato, ma se congruamente motivato ha la forza di instaurare un contraddittorio forte con l’Ente che molte volte risponde di non accettare o non risponde ma si assume comunque responsabilità in ordine al se procedere e come. Ovviamente bisogna tenere sempre sotto controllo i termini per presentare il ricorso in Tribunale ed, in prossimità del loro scadere, in caso di mancata risposta o di rigetto dell’Amministrazione, avviare comunque la fase giudiziale. In alternativa, come si dirà tra breve, è consigliabile presentare, parallelamente alla richiesta di autotutela, anche il ricorso in tribunale per non rischiare che l’atto diventi definitivo.

Ovviamente è un mezzo che bisogna scegliere con autodeterminazione e libera coscienza e quello che prepariamo noi è comunque fondato sulla lesione dei diritti umani.

Il ricorso in autotutela può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini per l’opposizione in tribunale, in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione di riconsiderare la legittimità del proprio operato.

Nel caso delle cartelle esattoriali, la richiesta di annullamento in autotutela va indirizzata:

A)  all’Ente titolare della pretesa impositiva, che ha emesso l’atto e che ha poi dato al concessionario l’incarico di riscuoterlo (Amministrazione finanziaria, Comune, I.N.P.S., etc.). Per es.: nel caso della tassa sulla spazzatura o dell’IMU, la richiesta va indirizzata direttamente al Comune e non all’Ente di riscossione (è sempre bene, però, mettere questo a conoscenza, ma non mancano casi in cui può presentarsi direttamente all’Ufficio Riscossioni.

B) All’Agente della Riscossione, se si vuole contestare esclusivamente la legittimità del suo atto. È il caso, per esempio, in cui la cartella present vizi di forma della cartella esattoriale (per es., mancanza di firma del responsabile del procedimento; iscrizione ipotecaria per un credito inferiore a 8.000,00 euro, oppure decadenza e prescrizione).

Se si tratta di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la richiesta va inoltrata alla Prefettura, anche attraverso il Corpo dei Vigili, ma dopo che la contravvenzione è stata regolarmente notificata.

L’Amministrazione procede sempre alla correzione o all’annullamento dell’atto segnalato dal cittadino nei seguenti casi ovvi  a) errore di persona;b) errore logico o di calcolo c) errore sul presupposto dell’imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza); g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;

Questo è un servizio che noi prestiamo dopo aver analizzato la documentazione, Vi diremo cosa fare e se Vi sono margini per essere tutelati secondo diritti umani. OVVIAMENTE IL COSTO DEL SERVIZIO E’ INFERIORE A QUELLO PER  SEGUIRE UNA CAUSA ED ABBIAMO GIA’ RISCONTRATO DEI SUCCESSI

Ma nel caso in cui siete preparati e volete tentarci da soli vi regaliamo la formula per procedere. Attenzione

L’istanza in autotutela deve indicare:

A) l’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale);

B) i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile. Tali motivi devono essere ovviamente ben argomentati

Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la propria decisione, se non lo fa il silenzio non può essere considerato come assenso al ricorso. Per cui l’atto resta ancora valido in assenza di un espresso annullamento. Questo perchè esiste un potere discrezionale della PA, vero…ma vi è un responsabile del procedimento che risponde penalmente dei propri errori. L’annullamento dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già riscosse.

Tuttavia, per motivi di opportunità e di trasparenza, nonché di necessaria correttezza nei confronti dei contribuenti, gli uffici sono stati esortati, anche nelle ipotesi di non accoglimento delle istanze di parte per l’accertata insussistenza delle ragioni addotte, a comunicare agli interessati l’esito dell’intervenuto riesame dell’atto contestato, enunciando, anche succintamente, i motivi del rigetto.

«Non esiste un dovere dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, né, d’altro canto, il silenzio stesso può essere considerato un diniego, in assenza di una norma specifica che così lo qualifichi giuridicamente (Cass. sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2007, n. 7388; Cass. sezione quinta civile, sentenza 9 ottobre 2000, n. 13412), con la conseguenza che il silenzio dell’amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela non è contestabile davanti ad alcun giudice».

Contro l’atto viziato, dunque, il contribuente può proporre sia il ricorso in autotutela all’Amministrazione, sia il ricorso al giudice competente. Si tratta di due procedimenti diversi.  L’autotutela è più veloce. Il ricorso al giudice, invece, per quanto costoso (è necessario l’intervento di un avvocato) e più lungo, apre un contraddittorio davanti a un giudice che è terzo e imparziale.

Vi regaliamo una formula se sapete come procedere da soli

FORMULA SEMPLICE

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio competente, come specificato nell’articolo)

Via……..Cap…….citta’……..

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.

Il/La sottoscritto/a……………nato/a……………il……………C.F……………residente in……………Via…………….n……telefono……………telefax……………posta elettronica……………

PREMESSO

Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, contravvenzione, etc) n……… del ……………………………. notificato/a il……………….. codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..

CONSIDERATO CHE

Tale provvedimento appare illegittimo perché (indicare le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota)………………………………………………….

DICHIARA

– di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

– di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

CHIEDE

A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).

Allega:

– copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;

– documentazione che comprovi l’illegittimità del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, ecc.);

– copia del documento di identità.

Luogo e data …

Firma …

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Categorie: Servizi

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