Il Trust: un mezzo moderno per proteggere il patrimonio in vista di uno scopo.
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone. E’ sempre stato disciplinato e previsto nella Common Law, sorto nell’ambito della Giurisdizione di Equity. La sua traduzione letterale è FIDUCIA poichè un soggetto (denominato disponente) trasferisce beni (materiali ed immateriali) e diritti a un altro soggetto (detto truste e o custode) il quale assume l’obbligo di amministrarli, nell’interesse di uno o più beneficiari, affinché si raggiunga un determinato scopo (indicato dal disponente)
Dunque, io che sono Proponente, ed ho beni mobili ed immobili diritti conti correnti, beni dell’intelletto posso costituire un trust ad esempio familiare perchè vorrei che questi beni vengano segregati allo scopo di preservare i beni stessi in favore dei miei discendenti.
Ma prima ancora di dirVi le particolarità di questo istituto recepito dalla Legge italiana, v’è da precisare che nel Trust Il proponente ed il trustee o custode possono essere la stessa persona, in questo caso i beni immobili restano nella mia disponibilità ma li debbo amministrare per lo scopo del Trust e nell’interesse precipuo dei beneficiari.
IL FINE DEL TRUST
E’ QUELLO DI SEPARE i beni personali del proponente (nell’esempio fatto la mia macchina che non voglio mettere in TRUST) dai beni/diritti conferiti nella sfera del congelamento o dell’intoccabilità poiché si persegue uno specifico scopo.
SUBITO VA PRECISATO CHE I BENI CHE SI POSSONO CONFERIRE IN TRUST DEBBONO ESSERE SENZA IPOTECA PREGIUDIZIEVOLE O CON IPOTECA CHE SI HA INTENZIONE DI PAGARE, OPPURE NON VI DEBBONO ESSERE PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO.
DUNQUE E’ UN ISTITUTO PROTETTIVO, IN VISTA DI BENEFICIARI, MA PRIMA CHE NELLA VITA SUCCEDANO EVENTI IRREPARABILI.
OGGETTO di Trust possono essere beni: mobili, immobili, materiali o immateriali.
I beni restano intestati al Proponente o al Trustee ma non sono piu’ di loro proprietà,
In altre parole la proprietà legale del
trust è attribuita al trustee, il quale ne assume i relativi
diritti e se proponente e trustee sono la stessa persona assumono tutti i
diritti ai fini della gestione migliore del Trust, ma quei beni restano
separati rispetto ai beni che il trustee gestisce come singolo e dunque non
conferiti in TRUST.
I beni in questione restano segregati nel patrimonio del trust per cui
risultano estranei sia al patrimonio del disponente che a quello del trustee.
VANTAGGI DEL PATRIMONIO SEGREGATO:
1) NON PUO’ ESSERE ATTACCATO DA CREDITORI DEL TRUSTEE MA NEPPURE DA QUELLI DEI BENEFICIARI, se non quando essi divengono eredi
2) RESTA AI FINI EREDITARI DISPONIBILE PER I BENEFICIARI
3) NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER FINI DIFFERENTI DALLO SCOPO
QUANTI SOGGETTI VI POSSONO ESSERE?
1) DISPONENTE O SETTLOR colui che costituisce il trust, segrega i beni e sceglie la Legge regolatrice del trust e che pone le regole di gestione, e che lo costituisce con atto unilaterale scritto
2) TRUSTEE O CUSTODE che diventa proprietario dei beni ma solo per amministrali e che deve
a) preservare il fondo in trust;
b) redigere periodicamente un rendiconto del proprio operato;
c) agire con imparzialità nei confronti dei diversi beneficiari, ove presenti;
d) non deve trarre
vantaggi dal fondo, né diretti né indiretti.
La funzione può essere svolta da
familiari di fiducia; ma anche da professionisti e società fiduciarie (trust
companies).
3) IL BENEFICIARIO o BENEFICIARY soggetto o soggetti nel cui interesse è costituito il trust (possono essere anche nominati successivamente) o mancare del tutto come nel TRUST DI SCOPO (pensiamo allo “charitable trust” )
4) GUARDIANO
Questa figura che è come una sorta di controllore esterno puo’ anche
mancare.
Comunque è colui che vigila sulla attività del custode. Dunque può
revocare e l nominare trustee; può
impartire direttive e istruzioni al trustee affinché porti a compimento
determinate azioni.
MA SAPETE CHE NEL MODERNO TRUST AUTODICHIARATO DISPONENTE TRUSTEE E GUARDIANO POSSONO ESSERE LA STESSA PERSONA?
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